Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 27 maggio 2014, si pronunciava in merito alla ammissibilità del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione dalla centrale rischi, precisando quanto di seguito.
Il ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dell’azione ex artt. 10, 4 comma, e 5 D.Lgs 150/11 è ammesso laddove il ricorrente, oltre a dolersi della violazione degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali, deduca espressamente (o sia ricavabile dal ricorso) la violazione da parte della banca segnalante degli obblighi della correttezza e della buona fede.
Tuttavia, dato che la segnalazione alla centrale rischi comporta, altresì, l’inevitabile trattamento dei dati personali del soggetto segnalato, l’eventuale responsabilità contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede riconducibili al rapporto tra banca e cliente può concorrere con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 cod.civ. della banca derivante dalla violazione degli obblighi inerenti al trattamento dei dati personali di cui alla legge privacy. Nel caso di cumulo opera, invece, il criterio della prevalenza ex art. 40 c.p.c. del rito ordinario sul rito speciale ex art. 10 D.Lgs. 150/11.
Viene negata la legittimazione passiva della banca ex art. 700 c.p.c. nel casp di illegittima segnalazione, per i seguenti motivi.
La rettifica dei dati errati o dei mutamenti di status del cliente viene eseguita dalla banca sulla base alle Istruzioni della Banca d’Italia. Inoltre, la Banca d’Italia non ha alcun interesse in sede giudiziale a contraddire o a resistere alla domanda attorea.
dell’Avv. Emanuele Fierimonte