Pagamento o esonero del canone RAI

Il pagamento annuale del canone di abbonamento alla televisione deve essere effettuato da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e sulla base di una sola famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. La Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) ha introdotto alcune importanti novità riguardanti il canone di abbonamento: innanzitutto il canone è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50). Tale riduzione ha consentito l’introduzione della presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Perciò, per i titolari di un’utenza elettrica domestica ad uso residenziale è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica, suddividendo la cifra da pagare in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Tuttavia, solo per quest’anno il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
Inoltre, sarà possibile pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, facendo richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento e a condizione che a farne richiesta sia il titolare di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro possono godere dell’esonero presentando sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. Inoltre, coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello – pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, così come indicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Di Donatella Carriera

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