Dirigente illegittimo: nullità degli atti firmati

Tutti gli atti firmati dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, ovvero da coloro che sono stati nominati dirigenti senza aver partecipato e vinto un concorso pubblico, devono ritenersi affetti da nullità assoluta. 

Per nullità assoluta si intende un vizio che può essere rilevato d’ufficio direttamente dal giudice tributario in ogni stato e grado del procedimento tributario. Questo è quello che emerge dalla sentenza n. 2184/13/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per effetto della sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale,
Tra gli atti più firmati dai dirigenti delle agenzie delle entrate, vi sono quelli di accertamento che il contribuente di solito riceve a mezzo posta. 
A seguito di un procedimento proposto da una contribuente, nella sentenza, quindi, i giudici di secondo grado hanno disatteso le controdeduzioni della difesa erariale ritenendo che gli atti firmati dai dirigenti decaduti, siano irrimediabilmente nulli a seguito della decisione della Consulta, in quanto atti viziati “da difetto assoluto di attribuzione” e per tale motivo, la nullità di tali atti può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, addirittura anche d’ufficio come tra l’altro statuito anche dalla sentenza n. 12104/2003 della Cassazione.
Ma non è la prima volta che la giurisprudenza si è pronunciata in merito alla questione. Infatti, la nullità degli atti amministrativi era stata rilevata dalla Cassazione ad esempio nelle sentenze n. 17400/12, n. 14626/10, n. 14943/12, n. 10267/05, n. 19379/12.
Tuttavia, per tornare alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, essa fornisce un’opportunità a tutti quei contribuenti che con il ricorso introduttivo non abbiano proposto l’eccezione del difetto di sottoscrizione e di delega e quindi essendo un’eccezione rilevabile in ogni stato e grado del processo, può essere rilevata in qualsiasi momento sia dal ricorrente che d’ufficio da parte del giudice tributario, poiché il vizio di attribuzione determina la nullità assoluta –insanabile- dell’atto firmato dal dirigente illegittimo. 
Quindi che ci si trovi in primo grado o in appello il contribuente potrà presentare una memoria integrativa per la sopravvenuta conoscenza della citata sentenza della Corte Costituzionale. 
 
di Donatella Carriera

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